IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come  sostituito
dall'art.  4,  comma  1,  della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante
delega legislativa al Governo della Repubblica  per  l'emanazione  di
una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali coordinata con le
vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali,
ove  siano  indicati gli atti e provvedimenti soggetti alla tassa, il
suo ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per ciascun atto
o provvedimento ad essa soggetto, nonche'  le  eventuali  particolari
norme che disciplinano il tributo per alcune voci della tariffa;
  Visto  il  decreto  legislativo 22 giugno 1991, n. 230, concernente
l'approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali;
  Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158,  a
termine  del quale il legislatore delegato, nel caso di provvedimenti
o  atti  gia'  assoggettati  a  tassa  di  concessione  regionale  di
ammontare   diverso  in  ciascuna  regione,  e'  tenuto  a  stabilire
l'ammontare della tassa in misura  pari  al  novanta  per  cento  del
tributo regionale piu' elevato;
  Ritenuto  che  occorre  disporre  delle  correzioni agli importi di
alcune voci della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230, in quanto gli stessi importi sono  stati  fissati,  per
errore  materiale,  in  misura  inferiore  al novanta per cento degli
importi massimi previgenti in alcune regioni;
  Visto il parere reso in  data  14  gennaio  1992  dalla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Al  titolo  I  della  tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni
regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n.  230,
prevista  dall'art.  3  della  legge  16  maggio  1970,  n. 281, come
sostituito dall'art.4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, riferito ad
igiene e sanita', sono apportate le seguenti rettifiche:
   l'importo della tassa di rilascio della voce di tariffa di cui  al
numero  d'ordine  1,  lettera  a),  concernente  la  concessione  per
l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione  fino
a 5.000 abitanti e' rettificato in L. 225.000;
   gli  importi  relativi  alla  voce  di  tariffa  di  cui al numero
d'ordine 7, sia della tassa di rilascio che di quella  annuale,  sono
rettificati come segue:
                                                Tassa         Tassa
                                             di rilascio     annuale
                                                  -             -
 1) Strutture ricettive alberghiere e altre
    strutture ricettive:
 
   a) alberghi con 5 stelle o lusso. . . .  1.453.000      1.453.000
   b) alberghi con 4 stelle  . . . . . . .    807.000        807.000
   c) alberghi con 3 stelle  . . . . . . .    336.000        336.000
   d) alberghi con 2 stelle  . . . . . . .    243.000        243.000
   e) alberghi con 1 stella nei comuni con
popolazione:
    superiore      a 500.000 abitanti . . .   202.000        202.000
    superiore      a 100.000 abitanti . . .   135.000        135.000
    superiore      a  50.000 abitanti . . .   109.000        109.000
    superiore      a  10.000 abitanti . . .    68.500         68.500
    non superiore  a  10.000 abitanti . . .    28.000         28.000
   f) affittacamere, alberghi diurni nei
comuni con popolazione:
    superiore      a 500.000 abitanti . . .    96.500         96.500
    superiore      a 100.000 abitanti . . .    72.000         72.000
    superiore      a  50.000 abitanti . . .    38.000         38.000
    superiore      a  10.000 abitanti . . .    25.000         25.000
    non superiore  a  10.000 abitanti . . .    15.000         15.000
 
2) Esercizi per la somministrazione di
   alimenti:
   a) esercizi per la ristorazione di lusso 1.453.000      1.453.000
   b) esercizi per la ristorazione di 1a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . .   807.000        807.000
   c) esercizi per la ristorazione di 2a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . .   336.000        336.000
   d) esercizi per la ristorazione di 3a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . .   243.000        243.000
   e) esercizi per la ristorazione di 4a
categoria nei comuni con popolazione:
    superiore      a 500.000 abitanti . . .   202.000        202.000
    superiore      a 100.000 abitanti . . .   135.000        135.000
    superiore      a  50.000 abitanti . . .   109.000        109.000
    superiore      a  10.000 abitanti . . .    68.500         68.500
    non superiore  a  10.000 abitanti . . .    28.000         28.000
 
3) Esercizi per la somministrazione di
   bevande nei comuni con popolazione:
    superiore      a 500.000 abitanti . . .   109.000        109.000
    superiore      a 100.000 abitanti . . .    82.000         82.000
    superiore      a  50.000 abitanti . . .    42.000         42.000
    superiore      a  10.000 abitanti . . .    28.000         28.000
    non superiore  a  10.000 abitanti . . .    15.000         15.000
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decretro  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Il testo dell'art. 3 della legge n. 281/1970, recante
          provvedimenti finanziari per l'attuazione delle  regioni  a
          statuto  ordinario, come sostituito dall'art. 4 della legge
          n. 158/1990, poi modificato dall'art. 4 del D.L. 31 ottobre
          1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 1990, n. 403, e' il seguente:
             "Art. 3 (Tassa sulle concessioni  regionali).  -  1.  Le
          tasse  sulle concessioni regionali si applicano agli atti e
          provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio  delle
          loro  funzioni  o  dagli  enti  locali nell'esercizio delle
          funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli
          117  e  118  della  Costituzione,  indicati   nell'apposita
          tariffa   approvata   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
             2. La tariffa di cui al comma 1 deve  essere  coordinata
          con  le  vigenti  tariffe  delle  tasse  sulle  concessioni
          governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
               a) gli atti e provvedimenti  ai  quali,  ai  sensi  di
          quanto  disposto  al  comma  1. si applicano le tasse sulle
          concessioni regionali;
               b) i termini entro  i  quali  il  tributo  relativo  a
          ciascun   atto   o   provvedimento   soggetto  deve  essere
          corrisposto;
               c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun  atto  o
          provvedimento  ad  esso soggetto. Nel caso di provvedimenti
          od  atti  gia'  soggetti  a  tassa  di   concessione,   sia
          governativa  che  regionale  o  comunale,  l'ammontare  del
          tributo sara' pari a quello  dovuto  prima  della  data  di
          entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o
          atti  gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di
          ammontare diverso  in  ciascuna  regione,  l'ammontare  del
          tributo  da  indicare  nella nuova tariffa sara' pari al 90
          per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque
          non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
               d)  eventuali  norme,   che   disciplinano   in   modo
          particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
             3.  Lo  stesso  decreto  delegato deve contenere le voci
          delle tariffe delle tasse sulle concessioni  governative  e
          comunali  che, per esigenze di coordinamento, devono essere
          abrogate con decorrenza dalla data  di  entrata  in  vigore
          della tariffa regionale contestualmente approvata.
             4.  Con  la  medesima procedura e con l'osservanza degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi,  entro  due   anni
          dall'entrata  in  vigore  della  tariffa di cui al comma 1,
          possono essere emanati decreti delegati modificativi  della
          tariffa stessa.
             5.  Con la legge regionale possono essere dipsosti, ogni
          anno, aumenti della tariffa anche con riferimento  solo  ad
          alcune   voci,   con   effetto  dal  1›  gennaio  dell'anno
          successivo, in misura non superiore al 20 per  cento  degli
          importi  determinati  per  il periodo precedente, ovvero in
          misura non eccedente la maggiore percentuale di  incremento
          disposta   dallo  Stato  per  le  tasse  sulle  concessioni
          governative.
             6.   All'accertamento,   alla   liquidazione   ed   alla
          riscossione   delle   tasse   sulle  concessioni  regionali
          provvedono direttamente le regioni.
             7. L'atto o il provvedimento, per  il  quale  sia  stata
          corrisposta  la  tassa  di  concessione  regionale,  non e'
          soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto
          o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di  fuori  del
          territorio della regione che lo ha adottato.
             8.  Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non
          disposto dalla presente legge e dalla  tariffa  di  cui  al
          comma  1,  sono  disciplinate  dalle  leggi dello Stato che
          regolano le tasse sulle concessioni governative.
             9. La tariffa di cui comma 1 e' emanata con decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art.
          12  della legge 23 agosto 1988, n. 400,' ed entra in vigore
          il 1› gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione".
             - Il  D.Lgs.  n.  230/1990,  concernente  l'approvazione
          della  tariffa  delle tasse sulle concessioni regionali, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          179 del 1› agosto 1991.
             -  Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 158/1990 (Norme
          di delega in materia di autonomia impositiva delle  regioni
          e  altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra
          lo Stato  e  le  regioni)  prevede  che:  "Il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  di cui al comma 1 dell'art 3
          della legge 16 maggio 1970, n.  281,  come  sostituito  dal
          comma  1  del  presente  articolo (v. sopra, n.d.r.), sara'
          emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge".
          Nota all'art. 1:
             - Per il  testo  vigente  dell'art.  3  della  legge  n.
          281/1970 si veda in nota alle premesse.